Normativa

I tuoi diritti contro il telemarketing selvaggio

Diritti contro il telemarketing: Registro delle Opposizioni, filtro anti-spoofing AGCOM, ripensamento e contratti non richiesti, con le fonti ufficiali.

Contro il telemarketing molesto e i contratti che non hai mai chiesto la legge ti dà strumenti precisi, e in gran parte gratuiti. Il problema è che quasi nessuno sa che esistono. Questa pagina li raccoglie con i riferimenti alle fonti ufficiali, da verificare sempre direttamente sui siti degli enti: la normativa cambia e le delibere vengono aggiornate.

Una premessa di equità. Non tutto il telemarketing è illecito: un operatore può chiamarti se hai dato un consenso valido. I diritti qui sotto servono a riprendere il controllo quando quel consenso manca, è scaduto o non è mai stato chiesto.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni

È lo strumento di base per ridurre le chiamate commerciali. Vale sia per i numeri fissi sia per i cellulari, e l'iscrizione è gratuita. Puoi iscriverti in più modi:

  • Online, con SPID, dal portale ufficiale;
  • per telefono, chiamando il numero verde 800 265 265 per le utenze fisse e lo 06 42986411 per i cellulari;
  • via email, con il modulo dedicato.

L'opposizione diventa effettiva entro 15 giorni e annulla i consensi al marketing che avevi dato in precedenza. Da quel momento gli operatori che rispettano la legge non possono più contattarti per scopi promozionali, salvo un nuovo consenso esplicito.

I riferimenti ufficiali sono il portale del cittadino su registrodelleopposizioni.it e la pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al Registro.

Una volta iscritto, l'opposizione resta valida nel tempo. C'è però un'eccezione che conviene tenere a mente: se nel frattempo lasci un nuovo consenso, ad esempio spuntando una casella durante un acquisto online o firmando in fretta un modulo, quel consenso può riaprire la porta alle chiamate. Per questo vale la pena rileggere le caselle prima di spuntarle, soprattutto quando autorizzano la cessione dei dati a terzi. Il Registro copre il telemarketing tramite operatore e la posta cartacea pubblicitaria; resta fuori la comunicazione verso clienti con cui hai un contratto in corso, che gli operatori possono contattare per servizi analoghi a quelli già attivi.

Il filtro anti-spoofing AGCOM

Buona parte delle chiamate moleste non arriva dall'Italia: parte dall'estero e si presenta con un numero italiano falsificato, una tecnica nota come spoofing. Per contrastarla AGCOM ha imposto agli operatori un filtro che blocca le chiamate provenienti dall'estero quando esibiscono un numero italiano contraffatto.

Il filtro è entrato in vigore in due fasi:

  • dal 19 agosto 2025 per i numeri fissi;
  • dal 19 novembre 2025 per i numeri mobili.

A rafforzamento delle misure è intervenuta la delibera 271/25/CONS. La fonte è il comunicato stampa AGCOM.

Attenzione a cosa fa e cosa non fa questo filtro. Blocca le chiamate dall'estero con identità falsa, non le chiamate da numeri reali. Per capire come riconoscere una chiamata falsificata trovi una spiegazione tecnica nella pagina sullo spoofing telefonico.

Il diritto di ripensamento

Se hai aderito a una fornitura che non volevi, o ci hai ripensato subito dopo, puoi annullare il contratto senza motivazione e senza penali.

Il termine ordinario è di 14 giorni, esteso a 30 giorni per le vendite porta a porta non richieste, cioè quando il venditore si presenta a casa tua senza un tuo invito. Il conteggio parte di norma dal momento in cui ricevi tutta la documentazione contrattuale. La richiesta va inviata al fornitore, e conviene farlo per iscritto con raccomandata A/R o PEC, così resta traccia della data di invio: è quella che conta per dimostrare di aver rispettato il termine.

Il ripensamento è un diritto, non una concessione del fornitore. Se esercitato nei tempi, ti riporta nella situazione precedente senza che tu debba pagare nulla per la fornitura non voluta.

I termini e le modalità per comunicare il recesso sono descritti nella pagina ARERA dedicata al recesso.

I contratti non richiesti

Capita di ritrovarsi una fornitura mai voluta, attivata sulla base di una telefonata fraintesa o di una firma estorta con l'inganno. In questi casi hai due strade, a seconda di quanto è andato avanti il passaggio.

Se il contratto è stato concluso ma lo switch del fornitore non è ancora avvenuto, puoi disconoscerlo con un reclamo per contratto non richiesto, da inviare al nuovo fornitore.

Se lo switch è già avvenuto, ARERA prevede una procedura di ripristino che ti consente di tornare al fornitore precedente alle condizioni di prima. Una sintesi operativa di queste possibilità si trova in questa guida sull'annullamento dei contratti energetici.

I moduli e i passaggi pratici, con i fac-simile da usare, sono raccolti nella guida come difendersi dalle truffe telefoniche.

Chi fa cosa tra Garante, AGCM e ARERA

Tre autorità diverse, tre ambiti distinti. Sapere a chi rivolgerti fa risparmiare tempo.

  • Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy): interviene quando i tuoi dati vengono usati senza un consenso valido, ad esempio per chiamate promozionali non autorizzate.
  • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): si occupa delle pratiche commerciali scorrette, comprese quelle aggressive o ingannevoli che portano a contratti non richiesti.
  • ARERA: regola il settore energia e disciplina gli strumenti specifici come il ripristino dopo uno switch non richiesto.

In molti casi una stessa vicenda può toccare più ambiti. Una segnalazione al Garante e una all'AGCM non si escludono: rispondono a profili diversi dello stesso problema.

I riferimenti di legge

Senza pretesa di completezza, e con l'invito a verificare il testo aggiornato sui canali ufficiali, questi sono gli appigli normativi principali.

  • Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): disciplina le pratiche commerciali scorrette (artt. 21-26) e la fornitura non richiesta, che libera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagamento per beni o servizi che non ha chiesto.
  • Marketing senza consenso: il trattamento dei dati a fini promozionali richiede una base giuridica valida. I riferimenti sono l'art. 130 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e il GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Per come si traducono in pratica questi diritti, dalla prima chiamata sospetta fino al reclamo, vedi la pagina come funziona dell'Osservatorio.

Un'ultima nota. Le date, i numeri e gli estremi delle delibere citati qui sono quelli alla data di aggiornamento di questa pagina. Prima di agire, controlla sempre la fonte ufficiale collegata: è il modo più semplice per non basarti su informazioni superate.

Domande frequenti

Iscrivermi al Registro delle Opposizioni è gratis?

Sì, l'iscrizione è gratuita. Diventa effettiva entro 15 giorni e annulla i consensi al marketing dati in precedenza.

Quanto tempo ho per annullare un contratto non richiesto?

Il diritto di ripensamento è di 14 giorni, esteso a 30 per le vendite porta a porta non richieste. Se lo switch è già avvenuto puoi chiedere la procedura di ripristino ad ARERA.

A chi mi rivolgo se mi chiamano dopo l'iscrizione al Registro?

Per l'uso illecito dei tuoi dati il riferimento è il Garante Privacy; per le pratiche commerciali scorrette è l'AGCM. Verifica sempre i canali ufficiali di ciascun ente.

Il filtro anti-spoofing AGCOM blocca tutte le chiamate moleste?

No. Blocca le chiamate dall'estero che falsificano numeri italiani. Le chiamate da numeri reali restano: per quelle servono Registro delle Opposizioni e ripensamento.